L’avvocatura regionale, diretta dal prof. avv. Nicola Colaianni, ha emesso un parere sulle differenze indennitarie richieste da ex consiglieri e consiglieri in carica. Secondo l’avvocatura “le differenze non sono suscettibili di rimborso per effetto del termine fissato a pena di decadenza dall’art. 21 l.1034/1971 per impugnare l’atto amministrativo”
“Il titolo di pagamento è costituito non direttamente dalla legge, ma da un provvedimento...